Princìpi di Yogyakarta : Repository
giovedì 22 agosto 2013
Appendice: Firmatari dei Principi di Yogyakarta
Ulteriori Raccomandazioni
Tutti i membri della società e della comunità internazionale hanno delle responsabilità nella realizzazione dei diritti umani. Pertanto raccomandiamo che:
A. L'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani approvi questi Principi, ne promuova l'implementazione in tutto il mondo, e li integri nel lavoro dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, anche a livello del lavoro sul campo;
B. Il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani approvi questi Principi e dia sostanziale importanza alle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, con l'intento di promuovere l'ottemperanza degli Stati a questi Principi;
C. Le Procedure Speciali per i Diritti Umani delle Nazioni Unite porgano la debita attenzione alle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, ed integrino questi Principi nell'implementazione dei loro rispettivi mandati;
D. Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite riconosca ed accrediti le organizzazioni non goveernative il cui scopo è promuovere e proteggere i diritti umani delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, in accordo con la sua Risoluzione 1996/31;
E. Gli Enti delle Nazioni Unite previsti dai Trattati sui Diritti Umani integrino vigorosamente questi Principi nell'implementazione dei loro rispettivi mandati, compresi la loro giurisprudenza e l'esame dei rapporti degli Stati e, ove appropriato, adottino Commenti Generali od altri testi interpretativi sull'applicazione della legge sui diritti umani alle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;
F. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità e l'UNAIDS sviluppino linee guida sulla fornitura di appropriati servizi e cure sanitarie, rispondendo alle necessità sanitarie delle persone legate al loro orientamento sessuale od identità di genere, con pieno rispetto per i loro diritti umani e la loro dignità;
G. L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati integri questi Principi nello sforzo per proteggere le persone che sperimentano, od hanno un ben fondato timore di persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, ed assicurare che nessuna persona sia sfavorevolmente discriminata sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere in relazione alla ricezione di assistenza umanitaria o di altri servizi, od alla determinazione dello stato di rifugiato;
H. Le organizzazioni intergovernative regionali e subregionali con un impegno verso i diritti umani, così come gli enti regionali previsti dai trattati sui diritti umani, assicurino che la promozione di questi Principi sia parte integrante dell'implementazione dei mandati dei loro diversi meccanismi, procedure ed atri accordi ed iniziative sui diritti umani;
I. Le corti regionali sui diritti umani integrino vigorosamente questi Principi che sono rilevanti per i trattati sui diritti umani che interpretano nella giurisprudenza che stanno sviluppando sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
J. Le organizzazioni non-governative che lavorano sui diritti umani ai livelli nazionali, regionali ed internazionali promuovano il rispetto per questi Principi nella cornice dei loro specifici mandati;
K. Le organizzazioni umanitarie incorporino questi Principi in qualsiasi operazione umanitaria o di soccorso, ed evitino di discriminare contro le persone sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nell'erogazione degli aiuti ed altri servizi;
L. Le istituzion nazionali per i diritti umani promuovano il rispetto per questi Principi da parte di attori statali e non-statali, ed integrino nel loro lavoro la promozione e protezione dei diritti umani delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;
M. Le organizzazioni professionali, comprese quelle nei settori medico, della giustizia civile o penale, ed educativo, rivedano le loro pratiche e linee guida per assicurare che promuovano vigorosamente l'implementazione di questi Principi;
N. Le organizzazioni commerciali riconoscano ed agiscano usando il ruolo importante che hanno sia nell'assicurare il rispetto di questi Principi nei riguardi della propria forza lavoro, che nel promuovere questi Principi nazionalmente ed internazionalmente;
O. I mass media evitino l'uso di stereotipi in relazione all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, e promuovano la tolleranza e l'accettazione della diversità degli orientamenti sessuali e delle identità di genere umane, ed accrescano la consapevolezza su queste questioni;
P. I finanziatori governativi e privati forniscano assistenza finanziaria alle organizzazioni non governative e di altro genere, per la promozione e la protezione dei diritti umani delle persone dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere.
QUESTI PRINCIPI E RACCOMANDAZIONI riflettono l'applicazione del diritto internazionale sui diritti umani alle vite ed alle esperienze delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, e nulla in essi si deve interpretare come stringente od in qualsiasi modo limitante i diritti e le libertà di tali persone come riconosciute nelle leggi e negli standard internazionali, regionali o nazionali.
Principio 29. Responsabilità
Ogni persona i cui diritti umani, compresi quelli descritti in questi Principi, sono violati ha diritto a che coloro che sono direttamente od indirettamente responsabili della violazione, siano essi funzionari del governo o meno, siano chiamati a rispondere delle loro azioni in una maniera proporzionata alla gravità della violazione. Non ci deve essere impunità per i perpetratori di violazioni dei diritti umani collegate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.
GLI STATI DEVONO:
A. Stabilire appropriate, accessibili ed efficaci procedure penali, civili, amministrative e di altro genere, così come dei meccanismi di controllo, per assicurare che siano chiamati a risponderne i perpetratori di violazioni dei diritti umani legate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;
B. Assicurare che tutte le accuse di crimini perpetrati sulla base dell’effettivo o percepito orientamento sessuale od identità di genere della vittima, compresi i crimini descritti in questi principi, siano prontamente ed approfonditamente investigati, e che, se si trovano adeguate prove, i responsabili siano perseguiti, processati e debitamente puniti;
C. Creare istituzioni e procedure indipendenti ed efficaci per monitorare la formulazione e l’applicazione delle leggi e delle politiche per assicurare l’eliminazione della discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;
D. Rimuovere ogni ostacolo che impedisca di chiamare a risponderne le persone responsabili delle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l’identità di genere.
Principio 28. Il diritto ad effettivi rimedi e riparazioni
Ogni vittima di una violazione dei diritti umani, anche di una violazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, ha il diritto a rimedi efficaci, adeguati ed appropriati. Le misure prese per lo scopo di fornire riparazione alle, od assicurare l’adeguato progresso delle, persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere fanno parte integrante del diritto a rimedi e riparazioni efficaci.
GLI STATI DEVONO:
A. Stabilire le necessarie procedure legali, anche attraverso la revisione della legge e delle procedure, per assicurare che le vittime di violazioni dei diritti umani sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere abbiano accesso alla piena riparazione attraverso la restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione, garanzia di non ripetizione, e/o qualsiasi altro mezzo appropriato;
B. Assicurare che i rimedi siano applicati ed implementati in modo tempestivo;
C. Assicurare che siano stabilite effettive istituzioni e standard per erogare i rimedi e le riparazioni, e che tutto il personale sia addestrato sulle questioni delle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
D. Assicurare che tutte le persone abbiano accesso a tutte le necessarie informazioni sulle procedure per cercare rimedi e riparazioni;
E. Assicurare che sia fornito aiuto finanziario a coloro che non possono permettersi il costo di ottenere una riparazione, e che ogni altro ostacolo per ottenere questa riparazione, finanziaria o di altro genere, sia rimosso;
F. Assicurare programmi di addestramento ed aumento della consapevolezza, comprese misure dirette agli insegnanti ed agli studenti a tutti i livelli della pubblica istruzione, ai corpi professionali, ed ai potenziali violatori dei diritti umani, per promuovere il rispetto e l’aderenza agli standard internazionali dei diritti umani in accordo con questi principi, così come per contrastare atteggiamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o l’identità di genere.
Principio 27. Il diritto a promuovere i diritti umani
Ognuno ha il diritto, individualmente ed associato con altri, di promuovere la protezione e l’attuazione dei diritti umani a livello nazionale ed internazionale, senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Questo include le attività dirette alla promozione e protezione dei diritti delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, così come il diritto a sviluppare e discutere nuove norme sui diritti umani e patrocinarne l’accettazione.
GLI STATI DEVONO:
A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare un ambiente favorevole alle attività dirette alla promozione, protezione e realizzazione dei diritti umani, tra cui i diritti rilevanti per l’orientamento sessuale e l’identità di genere;
B. Prendere tutte le misure appropriate per combattere le azioni o campagne che bersagliano i difensori dei diritti umani che operano sulle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, così come quelle che bersagliano i difensori dei diritti umani di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;
C. Assicurare che i difensori dei diritti umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale od identità di genere, ed indipendentemente dalle questioni dei diritti umani che patrocinano, godano di accesso, partecipazione e comunicazione non discriminatori con le organizzazioni ed associazioni dei diritti umani nazionali ed internazionali;
D. Assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani che lavorano sulle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, contro ogni violenza, minaccia, rappresaglia, discriminazione di diritto o di fatto, pressione, od ogni altra azione arbitraria perpetrata dallo Stato, o da attori non Statali, in risposta alle loro attività per i diritti umani – la medesima protezione dovrebbe essere assicurata ai difensori dei diritti umani che lavorano su qualsiasi problema, contro ogni trattamento siffatto basato sul loro orientamento sessuale od identità di genere;
E. Sostenere il riconoscimento e l’accreditamento delle organizzazioni che promuovono e proteggono i diritti umani delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere a livello nazionale ed internazionale.
Principio 26. Il diritto a partecipare alla vita culturale
Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, e di esprimere, attraverso la partecipazione culturale, la diversità dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.
GLI STATI DEVONO:
A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare a tutte le persone l’opportunità di partecipare alla vita culturale, indipendentemente dal, e con il pieno rispetto del, loro orientamento sessuale ed identità di genere;
B. Favorire il dialogo ed il mutuo rispetto tra i proponenti dei vari gruppi culturali presenti nello Stato, tra cui i gruppi che hanno diverse opinioni sulle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, coerentemente con il rispetto dei diritti umani a cui si riferiscono questi Principi.
Principio 25. Il diritto a partecipare alla vita pubblica
Ogni cittadino ha il diritto di prender parte alla conduzione degli affari pubblici, tra cui il diritto di ricoprire una carica pubblica, di partecipare alla formulazione delle politiche che influenzano il suo benessere, e di avere uguale accesso a tutti i livelli del servizio ed impiego pubblico, tra cui il servizio militare e nelle forze dell'ordine, senza discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
GLI STATI DEVONO:
A. Rivedere, emendare ed applicare la legislazione per garantire il pieno godimento del diritto a partecipare alla vita ed agli affari pubblici e politici, entrando in tutti i livelli del servizio e dell'impiego pubblico, tra cui il servizio nelle forze dell'ordine e militare, senza discriminazione per, e con pieno rispetto di, orientamento sessuale ed identità di genere di ogni persona;
B. Prendere tutte le misure appropriate per eliminare gli stereotipi ed i pregiudizi sull'orientamento sessuale e l'identità di genere che impediscono o restringono la partecipazione alla vita pubblica;
C. Assicurare il diritto di ogni persona a partecipare alla formulazione delle politiche che influenzano il suo benessere, senza discriminazione per, e con pieno rispetto del, loro orientamento sessuale ed identità di genere.
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