mercoledì 21 agosto 2013

Principio 24. Il diritto a fondare una famiglia

Ognuno ha diritto a fondare una famiglia, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Le famiglie esistono in diverse forme. Nessuna famiglia può essere soggetta a discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di uno qualsiasi dei suoi membri.

GLI STATI DEVONO:

A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il diritto a fondare una famiglia, anche attraverso l’accesso all'adozione od alla procreazione assistita (anche con l’inseminazione da donatore), senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere;

B. Assicurare che le leggi e le politiche riconoscano la diversità delle forme familiari, comprese quelle non definite da discendenza o matrimonio, e prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che nessuna famiglia sia soggetta a discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di uno qualsiasi dei suoi membri, anche a proposito del benessere sociale legato alla famiglia, e ad altri pubblici benefici, all'impiego ed all'immigrazione;

C. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che in ogni azione o decisione che riguardi i bambini, intraprese da istituti di benessere sociale pubblici o privati, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, il migliore interesse del bambino sarà una considerazione primaria, e che l’orientamento sessuale o l’identità di genere del bambino o di ogni membro della famiglia od altra persona non siano considerati incompatibili con tali migliori interessi;

D. In ogni azione o decisione che riguarda i bambini, assicurare che un bambino capace di formarsi delle opinioni personali possa esercitare il diritto di esprimere liberamente questi opinioni, e che a tali opinioni sia dato il giusto peso a seconda dell’età e della maturità del bimbo;

E. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che negli Stati che riconoscono il matrimonio omosessuale o l’unione civile omosessuale, ogni diritto, privilegio, obbligo o beneficio disponibile per i coniugi o partner di diverso sesso sia egualmente disponibile ai coniugi o partner del medesimo sesso;

F. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che ogni obbligo, diritto, privilegio o beneficio disponibile a partner non sposati di diverso sesso sia egualmente disponibile a partner non sposati del medesimo sesso;

G. Assicurare che i matrimoni e le unioni civili legalmente riconosciute possano essere contratte solo con il libero e pieno consenso dei promessi sposi o partner.

Nessun commento:

Posta un commento