giovedì 15 agosto 2013

Principio 01. Il diritto al godimento universale dei diritti umani

Tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali in dignità e diritti. Gli esseri umani di tutti gli orientamenti sessuali ed identità di genere hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani.

GLI STATI DEVONO:


A. Incorporare i principi dell’universalità, interrelazione, interdipendenza ed invisibilità di tutti i diritti umani nelle loro costituzioni nazionali od altra legislazione idonea e garantire la realizzazione pratica del godimento universale di tutti i diritti umani;

B. Correggere ogni legge, compresa quella penale, per garantirne la congruenza con il godimento universale di tutti i diritti umani;

C. Intraprendere programmi di istruzione e consapevolezza per promuovere ed accrescere il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale od identità di genere;

D. Integrare all’interno della politica e del processo decisionale dello Stato un approccio pluralistico che riconosca ed affermi l’interrelazione e l’indivisibilità di tutti gli aspetti dell’identità umana, compresi l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

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