giovedì 22 agosto 2013

Appendice: Firmatari dei Principi di Yogyakarta

  • Philip Alston (Australia), UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary and arbitrary executions and Professor of Law, New York University School of Law, USA
  • Maxim Anmeghichean (Moldova), European Region of the International Lesbian and Gay Association
  • Mauro Cabral (Argentina), Researcher Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, International Gay and Lesbian Human Rights Commission
  • Edwin Cameron (South Africa), Justice, Supreme Court of Appeal, Bloemfontein, South Africa
  • Sonia Onufer Corrêa (Brazil), Research Associate at the Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABIA ) and co-chair of Sexuality Policy Watch (Co-Chair of the experts’ meeting)
  • Yakin Ertürk (Turkey), UN Special Rapporteur on Violence against Women, Professor, Department of Sociology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
  • Elizabeth Evatt (Australia), Former member and chair of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, former member of the UN Human Rights Committee and Commissioner of the International Commission of Jurists
  • Paul Hunt (New Zealand), UN Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard of health and Professor, Department of Law, University of Essex, United Kingdom
  • Asma Jahangir (Pakistan), Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan
  • Maina Kiai (Kenya), Chairperson, Kenya National Commission on Human Rights
  • Miloon Kothari (India), UN Special Rapporteur on the right to adequate housing
  • Judith Mesquita (United Kingdom), Senior Research Officer, Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom
  • Alice M. Miller (United States of America), Assistant Professor, School of Public Health, Co-Director, Human Rights Program, Columbia University, USA
  • Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Judge of the High Court (The Republic of the Gambia), Commissioner of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, Chairperson of the Follow Up Committee on the implementation of the Robben Island Guidelines on prohibition and prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (African Commission on Human and Peoples’ Rights)
  • Vitit Muntarbhorn (Thailand), UN Special Rapporteur on the human rights situation in the Democratic People’s Republic of Korea and Professor of Law at Chulalongkorn University, Thailand, (Co-Chair of the experts’ meeting)
  • Lawrence Mute (Kenya), Commissioner with the Kenya National Commission on Human Rights
  • Manfred Nowak (Austria), UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, member of the International Commission of Jurists, Professor of Human Rights at Vienna University, Austria and Director of the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights
  • Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), feminist attorney, women’s human rights activist, and international consultant
  • Michael O’Flaherty (Ireland), Member of the UN Human Rights Committee and Professor of Applied Human Rights and Co-Director of the Human Rights Law Centre at the University of Nottingham, United Kingdom (Rapporteur for the development of the Yogyakarta Principles)
  • Sunil Pant (Nepal), President of the Blue Diamond Society, Nepal
  • Dimitrina Petrova (Bulgaria), Executive Director, The Equal Rights Trust
  • Rudi Mohammed Rizki (Indonesia), UN Special Rapporteur on international solidarity and Senior Lecturer and Vice Dean for Academic Affairs of the Faculty of Law at the University of Padjadjaran, Indonesia
  • Mary Robinson (Ireland), Founder of Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative and former President of Ireland and former United Nations High Commissioner for Human Rights
  • Nevena Vuckovic Sahovic (Serbia), Member of the UN Committee on the Rights of the Child and President of the Child Rights Centre, Belgrade, Serbia
  • Martin Scheinin (Finland), UN Special Rapporteur on human rights and counter-terrorism, Professor of Constitutional and International Law and Director of the Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Finland
  • Wan Yanhai (China), Founder of the AI ZHI Action Project and director of Beijing AI ZHIXING Institute of Health Education
  • Stephen Whittle (United Kingdom), Professor in Equalities Law at Manchester Metropolitan University, United Kingdom
  • Roman Wieruszewski (Poland), Member of the UN Human Rights Committee and head of Poznan Centre for Human Rights, Poland
  • Robert Wintemute (Canada and United Kingdom), Professor of Human Rights Law, School of Law, King’s College London, United Kingdom
  • Ulteriori Raccomandazioni

    Tutti i membri della società e della comunità internazionale hanno delle responsabilità nella realizzazione dei diritti umani. Pertanto raccomandiamo che:

    A. L'Alto Commissario ONU per i Diritti  Umani approvi questi Principi, ne promuova l'implementazione in tutto il mondo, e li integri nel lavoro dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, anche a livello del lavoro sul campo;

    B. Il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani approvi questi Principi e dia sostanziale importanza alle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, con l'intento di promuovere l'ottemperanza degli Stati a questi Principi;

    C. Le Procedure Speciali per i Diritti Umani delle Nazioni Unite porgano la debita attenzione alle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, ed integrino questi Principi nell'implementazione dei loro rispettivi mandati;

    D. Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite riconosca ed accrediti le organizzazioni non goveernative il cui scopo è promuovere e proteggere i diritti umani delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, in accordo con la sua Risoluzione 1996/31;

    E. Gli Enti delle Nazioni Unite previsti dai Trattati sui Diritti Umani integrino vigorosamente questi Principi nell'implementazione dei loro rispettivi mandati, compresi la loro giurisprudenza e l'esame dei rapporti degli Stati e, ove appropriato, adottino Commenti Generali od altri testi interpretativi sull'applicazione della legge sui diritti umani alle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

    F. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità e l'UNAIDS sviluppino linee guida sulla fornitura di appropriati servizi e cure sanitarie, rispondendo alle necessità sanitarie delle persone legate al loro orientamento sessuale  od identità di genere, con pieno rispetto per i loro diritti umani e la loro dignità;

    G. L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati integri questi Principi nello sforzo per proteggere le persone che sperimentano, od hanno un ben fondato timore di persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, ed assicurare che nessuna persona sia sfavorevolmente discriminata sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere in relazione alla ricezione di assistenza umanitaria o di altri servizi, od alla determinazione dello stato di rifugiato;

    H. Le organizzazioni intergovernative regionali e subregionali con un impegno verso i diritti umani, così come gli enti regionali previsti dai trattati sui diritti umani, assicurino che la promozione di questi Principi sia parte integrante dell'implementazione dei mandati dei loro diversi meccanismi, procedure ed atri accordi ed iniziative sui diritti umani;

    I. Le corti regionali sui diritti umani integrino vigorosamente questi Principi che sono rilevanti per i trattati sui diritti umani che interpretano nella giurisprudenza che stanno sviluppando sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

    J. Le organizzazioni non-governative che lavorano sui diritti umani ai livelli nazionali, regionali ed internazionali promuovano il rispetto per questi Principi nella cornice dei loro specifici mandati;

    K. Le organizzazioni umanitarie incorporino questi Principi in qualsiasi operazione umanitaria o di soccorso, ed evitino di discriminare contro le persone sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nell'erogazione degli aiuti ed altri servizi;

    L. Le istituzion nazionali per i diritti umani promuovano il rispetto per questi Principi da parte di attori statali e non-statali, ed integrino nel loro lavoro la promozione e protezione dei diritti umani delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

    M. Le organizzazioni professionali, comprese quelle nei settori medico, della giustizia civile o penale, ed educativo, rivedano le loro pratiche e linee guida per assicurare che promuovano vigorosamente l'implementazione di questi Principi;

    N. Le organizzazioni commerciali riconoscano ed agiscano usando il ruolo importante che hanno sia nell'assicurare il rispetto di questi Principi nei riguardi della propria forza lavoro, che nel promuovere questi Principi nazionalmente ed internazionalmente;

    O. I mass media evitino l'uso di stereotipi in relazione all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, e promuovano la tolleranza e l'accettazione della diversità degli orientamenti sessuali e delle identità di genere umane, ed accrescano la consapevolezza su queste questioni;

    P. I finanziatori governativi e privati forniscano assistenza finanziaria alle organizzazioni non governative e di altro genere, per la promozione e la protezione dei diritti umani delle persone dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere.



    QUESTI PRINCIPI E RACCOMANDAZIONI riflettono l'applicazione del diritto internazionale sui diritti umani alle vite ed alle esperienze delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, e nulla in essi si deve interpretare come stringente od in qualsiasi modo limitante i diritti e le libertà di tali persone come riconosciute nelle leggi e negli standard internazionali, regionali o nazionali.

    Principio 29. Responsabilità

    Ogni persona i cui diritti umani, compresi quelli descritti in questi Principi, sono violati ha diritto a che coloro che sono direttamente od indirettamente responsabili della violazione, siano essi funzionari del governo o meno, siano chiamati a rispondere delle loro azioni in una maniera proporzionata alla gravità della violazione. Non ci deve essere impunità per i perpetratori di violazioni dei diritti umani collegate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Stabilire appropriate, accessibili ed efficaci procedure penali, civili, amministrative e di altro genere, così come dei meccanismi di controllo, per assicurare che siano chiamati a risponderne i perpetratori di violazioni dei diritti umani legate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;

    B. Assicurare che tutte le accuse di crimini perpetrati sulla base dell’effettivo o percepito orientamento sessuale od identità di genere della vittima, compresi i crimini descritti in questi principi, siano prontamente ed approfonditamente investigati, e che, se si trovano adeguate prove, i responsabili siano perseguiti, processati e debitamente puniti;

    C. Creare istituzioni e procedure indipendenti ed efficaci per monitorare la formulazione e l’applicazione delle leggi e delle politiche per assicurare l’eliminazione della discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;

    D. Rimuovere ogni ostacolo che impedisca di chiamare a risponderne le persone responsabili delle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l’identità di genere.

    Principio 28. Il diritto ad effettivi rimedi e riparazioni

    Ogni vittima di una violazione dei diritti umani, anche di una violazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, ha il diritto a rimedi efficaci, adeguati ed appropriati. Le misure prese per lo scopo di fornire riparazione alle, od assicurare l’adeguato progresso delle, persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere fanno parte integrante del diritto a rimedi e riparazioni efficaci.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Stabilire le necessarie procedure legali, anche attraverso la revisione della legge e delle procedure, per assicurare che le vittime di violazioni dei diritti umani sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere abbiano accesso alla piena riparazione attraverso la restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione, garanzia di non ripetizione, e/o qualsiasi altro mezzo appropriato;

    B. Assicurare che i rimedi siano applicati ed implementati in modo tempestivo;

    C. Assicurare che siano stabilite effettive istituzioni e standard per erogare i rimedi e le riparazioni, e che tutto il personale sia addestrato sulle questioni delle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

    D. Assicurare che tutte le persone abbiano accesso a tutte le necessarie informazioni sulle procedure per cercare rimedi e riparazioni;

    E. Assicurare che sia fornito aiuto finanziario a coloro che non possono permettersi il costo di ottenere una riparazione, e che ogni altro ostacolo per ottenere questa riparazione, finanziaria o di altro genere, sia rimosso;

    F. Assicurare programmi di addestramento ed aumento della consapevolezza, comprese misure dirette agli insegnanti ed agli studenti a tutti i livelli della pubblica istruzione, ai corpi professionali, ed ai potenziali violatori dei diritti umani, per promuovere il rispetto e l’aderenza agli standard internazionali dei diritti umani in accordo con questi principi, così come per contrastare atteggiamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o l’identità di genere.

    Principio 27. Il diritto a promuovere i diritti umani

    Ognuno ha il diritto, individualmente ed associato con altri, di promuovere la protezione e l’attuazione dei diritti umani a livello nazionale ed internazionale, senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Questo include le attività dirette alla promozione e protezione dei diritti delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, così come il diritto a sviluppare e discutere nuove norme sui diritti umani e patrocinarne l’accettazione.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare un ambiente favorevole alle attività dirette alla promozione, protezione e realizzazione dei diritti umani, tra cui i diritti rilevanti per l’orientamento sessuale e l’identità di genere;

    B. Prendere tutte le misure appropriate per combattere le azioni o campagne che bersagliano i difensori dei diritti umani che operano sulle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, così come quelle che bersagliano i difensori dei diritti umani di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

    C. Assicurare che i difensori dei diritti umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale od identità di genere, ed indipendentemente dalle questioni dei diritti umani che patrocinano, godano di accesso, partecipazione e comunicazione non discriminatori con le organizzazioni ed associazioni dei diritti umani nazionali ed internazionali;

    D. Assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani che lavorano sulle questioni dell’orientamento  sessuale e dell’identità di genere, contro ogni violenza, minaccia, rappresaglia, discriminazione di diritto o di fatto, pressione, od ogni altra azione arbitraria perpetrata dallo Stato, o da attori non Statali, in risposta alle loro attività per i diritti umani – la medesima protezione dovrebbe essere assicurata ai difensori dei diritti umani che lavorano su qualsiasi problema, contro ogni trattamento siffatto basato sul loro orientamento sessuale od identità di genere;

    E. Sostenere il riconoscimento e l’accreditamento delle organizzazioni che promuovono e proteggono i diritti umani delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere a livello nazionale ed internazionale.

    Principio 26. Il diritto a partecipare alla vita culturale

    Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, e di esprimere, attraverso la partecipazione culturale, la diversità dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare a tutte le persone l’opportunità di partecipare alla vita culturale, indipendentemente dal, e con il pieno rispetto del, loro orientamento sessuale ed identità di genere;

    B. Favorire il dialogo ed il mutuo rispetto tra i proponenti dei vari gruppi culturali presenti nello Stato, tra cui i gruppi che hanno diverse opinioni sulle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, coerentemente con il rispetto dei diritti umani a cui si riferiscono questi Principi.

    Principio 25. Il diritto a partecipare alla vita pubblica

    Ogni cittadino ha il diritto di prender parte alla conduzione degli affari pubblici, tra cui il diritto di ricoprire una carica pubblica, di partecipare alla formulazione delle politiche che influenzano il suo benessere, e di avere uguale accesso a tutti i livelli del servizio ed impiego  pubblico, tra cui il servizio militare e nelle forze dell'ordine, senza discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Rivedere, emendare ed applicare la legislazione per garantire il pieno godimento del diritto a partecipare alla vita ed agli affari pubblici e politici, entrando in tutti i livelli del servizio e dell'impiego pubblico, tra cui il servizio nelle forze dell'ordine e militare, senza discriminazione per, e con pieno rispetto di, orientamento sessuale ed identità di genere di ogni persona;

    B. Prendere tutte le misure appropriate per eliminare gli stereotipi ed i pregiudizi sull'orientamento sessuale e l'identità di genere che impediscono o restringono la partecipazione alla vita  pubblica;

    C. Assicurare il diritto di ogni persona a partecipare alla formulazione delle politiche che influenzano il suo benessere, senza discriminazione per, e con pieno rispetto del, loro orientamento sessuale ed identità di genere.

    mercoledì 21 agosto 2013

    Principio 24. Il diritto a fondare una famiglia

    Ognuno ha diritto a fondare una famiglia, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Le famiglie esistono in diverse forme. Nessuna famiglia può essere soggetta a discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di uno qualsiasi dei suoi membri.

    GLI STATI DEVONO:

    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il diritto a fondare una famiglia, anche attraverso l’accesso all'adozione od alla procreazione assistita (anche con l’inseminazione da donatore), senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere;

    B. Assicurare che le leggi e le politiche riconoscano la diversità delle forme familiari, comprese quelle non definite da discendenza o matrimonio, e prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che nessuna famiglia sia soggetta a discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di uno qualsiasi dei suoi membri, anche a proposito del benessere sociale legato alla famiglia, e ad altri pubblici benefici, all'impiego ed all'immigrazione;

    C. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che in ogni azione o decisione che riguardi i bambini, intraprese da istituti di benessere sociale pubblici o privati, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, il migliore interesse del bambino sarà una considerazione primaria, e che l’orientamento sessuale o l’identità di genere del bambino o di ogni membro della famiglia od altra persona non siano considerati incompatibili con tali migliori interessi;

    D. In ogni azione o decisione che riguarda i bambini, assicurare che un bambino capace di formarsi delle opinioni personali possa esercitare il diritto di esprimere liberamente questi opinioni, e che a tali opinioni sia dato il giusto peso a seconda dell’età e della maturità del bimbo;

    E. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che negli Stati che riconoscono il matrimonio omosessuale o l’unione civile omosessuale, ogni diritto, privilegio, obbligo o beneficio disponibile per i coniugi o partner di diverso sesso sia egualmente disponibile ai coniugi o partner del medesimo sesso;

    F. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che ogni obbligo, diritto, privilegio o beneficio disponibile a partner non sposati di diverso sesso sia egualmente disponibile a partner non sposati del medesimo sesso;

    G. Assicurare che i matrimoni e le unioni civili legalmente riconosciute possano essere contratte solo con il libero e pieno consenso dei promessi sposi o partner.

    Principio 23. Il diritto a richiedere asilo

    Ognuno ha il diritto di chiedere e godere in altri paesi dell’asilo dalla persecuzione, compresa la persecuzione legata all'orientamento sessuale od all'identità di genere. Uno Stato non può rimuovere, espellere od estradare una persona verso uno Stato in cui tal persona può fondatamente temere la tortura, la persecuzione, od ogni altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:

    A. Rivedere, emendare ed applicare una legislazione che assicuri che un ben fondato timore di persecuzione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere sia accettato come motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l’asilo;

    B. Assicurare che nessuna politica o pratica discrimini contro i richiedenti asilo sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere;

    C. Assicurare che nessuna persona sia rimossa, espulsa od estradata verso uno Stato in cui tal persona può fondatamente temere la tortura, la persecuzione, od ogni altra forma di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di quella persona.

    Principio 22. Il diritto alla libertà di movimento

    Ogni persona legalmente dentro uno Stato ha il diritto alla libertà di movimento e residenza nei confini dello stato, senza riguardo per l’orientamento sessuale o l’identità di genere. L’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono mai essere invocati per limitare od impedire l’ingresso, uscita o ritorno da o verso ogni Stato di una persona, compreso lo Stato proprio di quella persona.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che il diritto alla libertà di movimento e residenza sia garantito indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

    Principio 21. Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione

    Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Questi diritti non possono essere invocati dallo stato per giustificare leggi, politiche o pratiche che negano l’eguale protezione della legge, o discriminano sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il diritto delle persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di avere e praticare credenze religiose e non religiose, da sole od associate con altre, di essere libere da interferenze con le loro credenze ed essere libere dalla coazione o dall'imposizione di credenze;

    B. Assicurare che l’espressione, pratica e promozione di diverse opinioni, convinzioni e credenze a proposito delle questioni dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere non sia intrapresa in una maniera incompatibile con i diritti umani.

    martedì 20 agosto 2013

    Principio 11. Il diritto alla protezione da tutte le forme di sfruttamento, vendita e tratta di esseri umani

    Ognuno ha diritto alla protezione dalla tratta, vendita e ad ogni formadi sfruttamento, tra cui ma non solo lo sfruttamento sessuale, motivato dall’orientamento sessuale od identità di genere effettivi o percepiti. Le misure intese a prevenire la tratta devono affrontare i fattori che accrescono la vulnerabilità, tra cui varie forme di disuguaglianza e discriminazione motivate dall'orientamento sessuale od identità di genere effettivi o percepiti, o dall'espressione di queste ed altre identità. Tali misure non devono ledere i diritti umani delle persone a rischio di tratta.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere di tipo preventivo e protettivo a proposito della tratta, vendita e tutte le altre forme di sfruttamento degli esseri umani, tra cui ma non solo lo sfruttamento sessuale, sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere – effettivi o percepiti;

    B. Assicurare che qualsiasi legge o misura siffatta non criminalizzi il comportamento di chi è vulnerabile a tali pratiche, non li stigmatizzi, od in qualsiasi altro modo ne inasprisca il disagio;

    C. Stabilire misure, servizi e programmi legislativi, educativi e sociali che affrontino i fattori che accrescono la vulnerabilità alla tratta, alla vendita e ad ogni forma di sfruttamento, tra cui ma non solo lo sfruttamento sessuale, motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere effettivi o percepiti, compresi fattori come l’esclusione sociale, la discriminazione, il rigetto dalle famiglie o dalle comunità culturali, la mancanza d’indipendenza finanziaria, l’essere senza casa, atteggiamenti sociali discriminatori che portano a bassa autostima, e mancanza di protezione dalla discriminazione nell’accesso alla casa, all’alloggio, all’impiego ed ai servizi sociali.

    Principio 20. Il diritto alla libertà di riunione pacifica ed associazione

    Ognuno ha il diritto alla libertà di riunione pacifica ed associazione, anche per lo scopo di una manifestazione pacifica, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Le persone possono formare ed avere riconosciute, senza discriminazione, delle associazioni basate sull'orientamento sessuale o l’identità di genere, ed associazioni che distribuiscano informazioni a o su, facilitino le comunicazioni tra, o sostengano i diritti di, persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare i diritti a pacificamente organizzarsi, associarsi, riunirsi e patrocinare sulle questioni di orientamento sessuale ed identità di genere, e di ottenere riconoscimento legale per tali associazioni e gruppi, senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;

    B. Assicurare in particolare che le nozioni di ordine pubblico, moralità pubblica, salute pubblica e sicurezza pubblica non siano usate per restringere ogni esercizio dei diritti alla riunione pacifica ed associazione solo perché afferma diversi orientamenti sessuali od identità di genere;

    C. In nessuna circostanza impedire l’esercizio dei diritti alla riunione pacifica ed associazione per ragioni legate all'orientamento sessuale od all'identità di genere, ed assicurare che siano fornite adeguata protezione poliziesca ed altra protezione fisica contro la violenza e la molestia alle persone che esercitano tali diritti;

    D. Fornire addestramento e programmi di accrescimento della consapevolezza alle forze dell’ordine e ad altri funzionari coinvolti per consentir loro di fornire tale protezione;

    E. Assicurare che le regole di svelamento delle informazioni per le associazioni ed i gruppi volontari, non abbiano dal lato pratico effetti discriminatori per le associazioni ed i gruppi che affrontano le questioni di orientamento sessuale od identità di genere, o per i loro membri.

    Principio 19. Il diritto alla libertà d'opinione ed espressione

    Ognuno ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Questo include l’espressione dell’identità o della personalità attraverso l’eloquio, il portamento, l’abbigliamento, le caratteristiche corporee, la scelta del nome, od ogni altro mezzo, così come la libertà di cercare, ricevere ed impartire informazioni ed idee di ogni tipo, anche a proposito dei diritti umani, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, con ogni mezzo e senza badare alle frontiere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di ogni altro genere per assicurare il pieno godimento della libertà di opinione ed espressione, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, senza discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, comprendendo il ricevere ed impartire informazioni ed idee sull'orientamento sessuale e l’identità di genere, così come la connessa azione per i diritti legali, la pubblicazione di materiali, la radiodiffusione, l’organizzazione e partecipazione alle conferenze, e la distribuzione e l’accesso alle informazioni sul sesso (più) sicuro;

    B. Assicurare che la produzione e l’organizzazione dei media che sono regolamentati dallo stato sia pluralistica e non discriminatoria rispetto alle questioni di orientamento sessuale ed identità di genere e che il reclutamento del personale e le politiche di promozione di tali organizzazioni non discriminino sulla base dell’orientamento sessuale od identità di genere;

    C. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il pieno godimento del diritto ad esprimere l’identità o la personalità, anche attraverso l’eloquio, il portamento, l’abbigliamento, le caratteristiche corporee, la scelta del nome od ogni altro mezzo;

    D. Assicurare che le nozioni di ordine pubblico, moralità pubblica, salute pubblica e sicurezza pubblica non siano impiegate per restringere, in modo discriminatorio, qualsiasi esercizio della libertà di opinione ed espressione che affermi diversi orientamenti sessuali od identità di genere;

    E. Assicurare che l’esercizio della libertà di opinione ed espressione non violi i diritti e le libertà delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

    F. Assicurare che tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale od identità di genere, godano di eguale accesso alle informazioni ed alle idee, così come alla partecipazione al dibattito pubblico.

    Principio 18. Protezione dagli abusi medici

    Nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di trattamento, procedura, esame medico o psicologico, od essere rinchiuso in una struttura sanitaria, sulla base del suo orientamento sessuale od identità di genere. Ad onta di qualsiasi classificazione contraria, l’orientamento sessuale e l’identità di genere di una persona non sono in sé e per sé condizioni mediche, e non vanno trattate, curate o soppresse.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare la piena protezione contro le pratiche mediche pericolose basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, anche sulla base di stereotipi, derivati dalla cultura o da altro, sulla condotta, l’aspetto fisico o le norme del genere percepito;

    B. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che non sia alterato irreversibilmente il corpo di alcun bambino con delle procedure mediche nel tentativo di imporre un’identità di genere senza il pieno, libero ed informato consenso del bimbo, in accordo con l’età e la maturità del bimbo e guidati dal principio che in ogni azione che riguarda i bimbi, il migliore interesse del bambino sarà una considerazione primaria;

    C. Stabilire meccanismi di protezione dell’infanzia grazie ai quali nessun bambino sia a rischio, o vittima di abusi medici;

    D. Assicurare la protezione delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere contro le procedure o ricerche mediche non etiche o non consensuali, anche in relazione a vaccini, trattamenti, o microbicidi contro l’HIV/AIDS ed altre patologie;

    E. Rivedere ed emendare ogni finanziamento o programma sanitario, compresi quelli di assistenza allo sviluppo, che possono promuovere, facilitare od in ogni altro modo rendere possibili siffatti abusi;

    F. Assicurare che ogni trattamento medico o psicologico o counseling non tratti, esplicitamente od implicitamente, l’orientamento sessuale e l’identità di genere come condizioni mediche da trattare, curare o sopprimere.

    Principio 17. Il diritto al miglior standard di salute possibile

    Ognuno ha il diritto al miglior standard possibile di salute fisica e mentale, senza discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. La salute sessuale e riproduttiva sono un aspetto fondamentale di questo diritto.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il godimento del diritto al miglior standard di salute possibile, senza discriminazione basata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere;

    B. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che tutte le persone abbiano accesso alle strutture, ai beni ed ai servizi sanitari, anche in relazione alla salute sessuale e riproduttiva, ed alle loro proprie cartelle cliniche, senza discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l’identità di genere;

    C. Assicurare che le strutture, i beni ed i servizi sanitari siano progettati per migliorare lo stato di salute, e rispondere alle necessità, di tutte le persone senza discriminazione motivate da, e tenendo in conto di, orientamento sessuale ed identità di genere, e che le cartelle cliniche al riguardo siano trattate con riservatezza;

    D. Sviluppare ed implementare dei programmi per affrontare le discriminazioni, i pregiudizi ed altri fattori sociali che compromettono la salute delle persone a causa del loro orientamento sessuale od identità di genere;

    E. Assicurare che tutte le persone abbiano le informazioni e la possibilità di prendere le loro proprie decisioni sui trattamenti e le cure mediche, sulla base di un consenso genuinamente informato, senza discriminazione basata sull’orientamento sessuale o dell’identità di genere;

    F. Assicurare che tutti i programmi di salute, educazione, prevenzione, cura e trattamento nell'ambito sessuale e riproduttivo rispettino la diversità di orientamenti sessuali ed identità di genere, e siano egualmente disponibili per tutti senza discriminazione;

    G. Facilitare l’accesso da parte di coloro che cercano modifiche corporee legate alla riassegnazione del genere a trattamento, cure e sostegno competenti e non discriminatori;

    H. Assicurare che tutti i fornitori di servizi sanitari trattino i clienti ed i loro partner senza discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l’identità di genere, anche a proposito del riconoscimento del parente più prossimo;

    I. Adottare le politiche ed i programmi di educazione ed addestramento necessari per consentire alle persone che lavorano nel settore sanitario di offrire il miglior standard possibile di cura a tutte le persone, col pieno rispetto dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere di ogni persona.

    Principio 16. Il diritto all'istruzione

    Ognuno ha diritto all'istruzione, senza discriminazione motivata da, ma tenendo in conto di orientamento sessuale ed identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare eguale accesso all'istruzione, ed eguale trattamento degli studenti, del personale e degli insegnanti nel sistema educativo, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

    B. Assicurare che l’istruzione sia diretta allo sviluppo della personalità, dei talenti, e delle abilità fisiche e mentali di ogni studente fino al pieno potenziale, e risponda alle necessità degli studenti di ogni orientamento sessuale ed identità di genere;

    C. Assicurare che l’istruzione sia diretta allo sviluppo del rispetto per i diritti umani, e del rispetto per i genitori ed i membri della famiglia, l’identità culturale, la lingua ed i valori di ogni bambino, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza ed eguaglianza, tenendo in conto e rispettando i diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

    D. Assicurare che i metodi educative, i curriculum e le risorse servano ad accrescere la comprensione ed il rispetto per, tra l’altro, i diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, tra cui le particolari necessità degli studenti, dei loro genitori e dei membri della famiglia legati a ciò,

    E. Assicurare che le leggi e le politiche forniscano adeguata protezione per gli studenti, il personale e gli insegnanti di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere contro ogni forma di esclusione sociale e violenza all'interno dell’ambiente scolastico, tra cui il bullismo e le molestie;

    F. Assicurare che gli studenti soggetti a tale esclusione o violenza non siano emarginati o segregati per proteggerli, e che i loro migliori interessi siano identificati e rispettati in modo partecipativo;

    G. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che la disciplina nelle istituzioni educative sia amministrata in modo consono alla dignità umana, senza discriminazione o penalizzazione motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere di uno studente, o dalla loro espressione;

    H. Assicurare che ognuno abbia accesso ad opportunità e risorse per la formazione continua senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, anche per gli adulti che hanno già sofferto simili forme di discriminazione nel sistema educativo.

    lunedì 19 agosto 2013

    Principio 15. Il diritto ad un’abitazione adeguata

    Ognuno ha diritto ad un’abitazione adeguata, nonché alla protezione dallo sfratto, senza discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare la sicurezza del possesso e l’accesso ad un’abitazione accessibile economicamente, abitabile, ereditabile, accessibile fisicamente, culturalmente adeguata e sicura, anche nei rifugi ed in altri alloggi di emergenza, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale, identità di genere, stato civile o condizione familiare;

    B. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per vietare l’esecuzione di sfratti che non sono conformi ai loro obblighi nel campo dei diritti umani internazionali, ed assicurare che siano disponibili rimedi legali o di altro genere appropriati, adeguati ed efficaci ad ogni persona che sostiene che è stato violato il diritto, o ne è stata minacciata la violazione, alla protezione contro lo sfratto, ed il diritto alla risistemazione, che comprende il diritto ad un appezzamento di qualità migliore od uguale, e ad un’abitazione adeguata, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, o dallo stato civile o dalla condizione familiare;

    C. Assicurare eguali diritti alla proprietà ed all'eredità della terra e della casa senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

    D. Stabilire programmi sociali, tra cui programmi di sostegno, per affrontare i fattori collegati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere che accrescono la vulnerabilità al trovarsi senza casa, specialmente per i fanciulli ed i giovani, tra cui l’esclusione sociale, la violenza domestica ed in altre forme, la discriminazione, la mancanza d’indipendenza finanziaria, il rifiuto da parte delle famiglie o comunità culturali, così come per promuovere schemi di sostegno e sicurezza tra vicini;

    E. Fornire programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per garantire che tutte le agenzie da coinvolgere siano coscienti e sensibili alle necessità di coloro che si trovano senza casa o socialmente svantaggiati come risultato dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

    Principio 14. Il diritto ad un adeguato standard di vita

    Ognuno ha il diritto ad un adeguato standard di vita, che comprende cibo adeguato, acqua sicuramente potabile, adeguate fognature ed abbigliamento, ed al continuo miglioramento delle condizioni di vita, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare eguale accesso, senza discriminazione motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, a cibo adeguato, acqua sicuramente potabile, fognature ed abbigliamento adeguati.

    Principio 13. Il diritto alla sicurezza sociale e ad altre misure di protezione sociale

    Ognuno ha diritto alla sicurezza sociale e ad altre misure di protezione sociale, senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per garantire l’eguale accesso, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, alla sicurezza sociale e ad altre misure di protezione sociale, tra cui i benefici per i lavoratori dipendenti, i congedi parentali, i sussidi di disoccupazione, l’assicurazione o la tutela od i benefici sanitari (anche per le modifiche corporee legate all'identità di genere), altre assicurazioni sociali, benefici familiari, per i funerali, le pensioni ed i benefici per la perdita del reddito del coniuge o partner a causa di malattia o morte;

    B. Assicurare che i fanciulli non siano soggetti ad alcuna forma di trattamento discriminatorio all’interno del sistema di sicurezza sociale o nella fornitura di benefici sociali o di welfare motivato dal loro orientamento sessuale od identità di genere, o di quelli di un qualsiasi membro della loro famiglia;

    C. Prendere tutte le necessarie misure legislative amministrative e di altro genere per assicurare l’accesso alle strategie ed ai programmi di riduzione della povertà, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

    Principio 12. Il diritto al lavoro

    Ognuno ha diritto ad un lavoro decente e produttivo, a giuste e favorevoli condizioni di lavoro ed alla protezione dalla disoccupazione, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per eliminare e proibire la discriminazione motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere negli impieghi pubblici e private, anche nell'addestramento professionale, reclutamento, promozione, licenziamento, condizioni d’impiego e paga;

    B. Eliminare qualsiasi discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere per assicurare eguali opportunità di impiego e promozione in ogni area dell’impiego pubblico, compresi tutti i livelli degli impieghi governativi e nelle funzioni pubbliche, compreso il servizio militare e nelle forze dell’ordine, e fornire adeguati programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per contrastare gli atteggiamenti discriminatori.

    Principio 10. Il diritto alla libertà dalla tortura e da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

    Ognuno ha il diritto ad essere libero dalla tortura o da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, anche per motivi collegati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per impedire ed offrire protezione dalla tortura e da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, perpetrati per motivi legati all'orientamento sessuale od all'identità di genere della vittima, nonché dall'istigazione a simili atti;

    B. Fare tutto quello che è ragionevole per identificare le vittime di tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, perpetrate per motivi legati all'orientamento sessuale od all'identità di genere, ed offrire rimedi appropriati, tra cui risarcimento e riparazione e, qualora appropriato, sostegno medico e psicologico;

    C. Intraprendere programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per la polizia, il personale penitenziario e tutti gli altri funzionari nel settore pubblico e private che sono in posizione di perpetrare od impedire simili atti.

    sabato 17 agosto 2013

    Principio 09. Il diritto al trattamento con umanità durante la prigionia

    Ogni persona privata della libertà dovrà essere trattata con umanità e rispetto per la dignità intrinseca dell’essere umano. L’orientamento sessuale e l’identità di genere sono parte integrante della dignità della persona.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Garantire che l’essere messi in prigione eviti l’ulteriore emarginazione delle persone sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, o li assoggetti al rischio di violenza, maltrattamento od abuso fisico, mentale o sessuale;

    B. Fornire adeguato accesso alle cure mediche ed al counselling a seconda delle esigenze di coloro che sono in gustodia, riconoscendo qualsiasi particolare necessità delle persone sulla base del loro orientamento sessuale od identità di genere, compresa la salute riproduttiva, l’accesso alle informazioni ed alla terapia sullìHIV/AIDS, ed accesso alla terapia ormonale o di altro genere, nonché a quella per la riassegnazione del genere qualora desiderata;

    C. Assicurare, nei limiti del possible, che tutti i prigionieri partecipino alle decisioni che riguardano il luogo di detenzione appropriato al loro orientamento sessuale ed identità di genere;

    D. Predisporre misure protettive per tutti i prigionieri vulnerabili alla violenza od all’abuso a causa del loro orientamento sessuale, identità di genere od espressione di genere, e garantire, nei limiti del ragionevole, che tali misure protettive non implichino una restrizione dei loro diritti superiore a quella sperimentata dalla popolazione generale della prigione;

    E. Garantire che le visite coniugali, ove consentite, siano offerte in modo eguale a tutti i prigionieri e detenuti, indipendentemente dal genere del loro partner;

    F. Prevedere il controllo indipendente dei luoghi di detenzione dallo Stato così come da parte di organizzazioni non-governative tra cui le organizzazioni che operano nelle sfere dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;

    G. Intraprendere programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per il personale delle prigioni e tutti gli altri funzionari del settore pubblico e private che sono impiegati nei luoghi di detenzione, a proposito degli standard internazionali dei diritti umani e dei principi di eguaglianza e nondiscriminazione, anche a proposito dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

    Principio 08. Il diritto al giusto processo

    Ognuno ha diritto ad un’udienza tenuta in modo imparziale e pubblica presso un tribunale competente, indipendente ed imparziale fondato dalla legge, nella determinazione dei propri diritti ed obblighi in una causa civile e di ogni imputazione penale contro di sé, senza pregiudizio o discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere ogni misura necessaria, legislative, amministrativa e di altro genere per proibire ed eliminare il trattamento pregiudizievole sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, in ogni stadio e grado del processo, nei processi civili e penali, ed in tutti gli altri procedimenti giudiziari ed amministrativi che determinano diritti ed obblighi, e per garantire che non si metta in discussione la credibilità di nessuno come parte, testimone, avvocato o decisore in base al suo orientamento sessuale od identità di genere;

    B. Intraprendere programmi di addestramento ed aumento della consapevolezza per i giudici, il personale delle corti, i pubblici ministeri, gli avvocati ed altri a proposito degli standard internazionali dei diritti umani e dei principi di eguaglianza e non discriminazione, anche in relazione all’orientamento sessuale ed all’identità di genere.

    Principio 07. Il diritto alla libertà dall'arbitraria privazione della libertà

    Nessuno sarà assoggettato ad arresto o detenzione arbitraria. L’arresto o la detenzione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, a seguito di un mandato dell’autorità giudiziaria o meno, è arbitrario. Tutte le persone arrestate, indipendentemente dal loro orientamento sessuale od identità di genere, hanno diritto, a condizioni di eguaglianza, ad essere informate sulle ragioni dell’arresto e sulla natura delle accuse contro di loro, ad essere prontamente portate davanti ad un giudice ed ad iniziare un processo per determinare la legalità della detenzione, che ci sia o meno un’imputazione.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che l’orientamento sessuale o l’identità di genere non siano in alcuna circostanza la base per l’arresto o la reclusione, e tra esse ci deve essere l’eliminazione delle norme penali con formulazione tanto vaga da indurre un’applicazione discriminatoria o comunque danno adito ad arresti basati sul pregiudizio;

    B. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per garantire che tutte le persone arrestate, indipendentemente dal loro orientamento sessuale od identità di genere, abbiano diritto, a condizioni di eguaglianza, ad essere informate delle ragioni dell’arresto e della natura di ogni accusa contro di loro, e, che siano imputate o meno, siano prontamente portate davanti ad un giudice e possano iniziare un processo per determinare la legalità della detenzione;

    C. Intraprendere programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per educare i poliziotti ed altre forze dell’ordine dell’arbitrarietà dell’arresto e della detenzione basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere di una persona;

    D. Mantenere registri accurati ed aggiornati di tutti gli arresti e detenzioni, che indichino la data, il luogo e la ragione per la reclusione, ed assicurare una supervisione indipendente di tutti i luoghi di reclusione da parte di enti adeguatamente autorizzati ed equipaggiati per identificare arresti e reclusioni che potrebbero essere motivati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere di una persona.

    giovedì 15 agosto 2013

    Principio 06. Il diritto alla privacy

    Ognuno, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ha diritto al godimento della privacy senza interferenza arbitraria od illegale, anche riguardo alla propria famiglia, casa o corrispondenza, nonché alla protezione da attacchi illegali al loro onore e reputazione. Il diritto alla privacy normalmente include la scelta di rivelare o meno informazioni riguardanti il proprio orientamento sessuale od identità di genere, nonché le decisioni e scelte relative sia al proprio corpo che alle relazioni sessuali consensuali e di altro tipo con altri.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il diritto di ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, a godere la sfera privata, le decisioni intime e le relazioni umane, compresa l'attività sessuale consensuale tra le persone che hanno compiuto l'età del consenso, senza interferenze arbitrarie;

    B. Abrogare tutte le leggi che criminalizzano l'attività sessuale consensuale tra le persone del medesimo sesso che hanno compiuto l'età del consenso, ed assicurare che la medesima età del consenso valga per le attività sessuali sia tra persone del medesimo sesso che tra persone di sesso diverso;

    C. Assicurare che le norme penali e di altro genere comunemente applicate non vengano usate per criminalizzare di fatto l'attività sessuale consensuale tra persone del medesimo sesso che hanno compiuto l'età del consenso;

    D. Abrogare ogni legge che proibisca o criminalizzi l'espressione dell'identità di genere, anche attraverso l'abbigliamento, l'eloquio o la mimica, o che neghi agli individui l'opportunità di cambiare i loro corpi come mezzo per esprimere la loro identità di genere;

    E. Rilasciare tutti quelli incarcerati preventivamente o sulla base di una condanna penale, se la loro detenzione è legata ad attività sessuale consensuale tra persone che hanno compiuto l'età del consenso, od è legata all'identità di genere;

    F. Assicurare il diritto di tutte le persone di scegliere, in circostanze ordinarie, quando a chi e come rivelare delle informazioni relative al loro orientamento sessuale od identità di genere, e proteggere tutte le persone da rivelazioni arbitrarie o non volute, o dalla minaccia di rivelare tale informazione da parte di altri.

    Principio 05. Il diritto alla sicurezza della persona

    Ognuno, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ha il diritto alla sicurezza della persona ed alla protezione dello Stato contro la violenza od il danno fisico, che siano inflitti da funzionari del governo o da qualsiasi individuo o gruppo.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Prendere tutte le misure di polizia e di altro genere per prevenire e fornire protezione da ogni forma di violenza e molestia collegate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;

    B. Prendere tutte le necessarie misure legislative per imporre sanzioni penali adeguate per la violenza, le minacce di violenza, l'istigazione alla violenza e molestie collegate, sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ogni persona o gruppo di persone, in ogni sfera della vita, famiglia compressa;

    C. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per garantire che all'orientamento sessuale od all'identità di genere della vittima non si faccia appello per giustificare, scusare o mitigare tale violenza;

    D. Assicurare che il perpetrare tal violenza sia vigorosamente investigato e che, quando si trovano prove adeguate, i responsabili siano perseguiti, processati e doverosamente puniti, e che alle vittime siano forniti adeguati rimedi e risarcimenti, anche pecuniari;

    E. Intraprendere campagne volte ad aumentare la consapevolezza, dirette al pubblico generale così come a coloro che perpetrano o possono perpetrare violenza, in modo da combattere i pregiudizi sottostanti alla violenza e legati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

    Principio 04. Il diritto alla vita

    Ognuno ha diritto alla vita. Nessuno verrà arbitrariamente privato della vita, nemmeno in riferimento a considerazioni di orientamento sessuale od identità di genere. La pena di morte non sarà imposta a nessuno sulla base dell'attività sessuale consensuale tra le persone che sono sopra l'età del consenso o sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Abrogare qualsiasi forma di crimine che abbia lo scopo o l'effetto di proibire l'attività sessuale consensuale tra le persone del medesimo sesso che hanno compiuto l'età del consenso e, finché non sono abrogate tali norme, non imporre la pena di morte ad alcuna persona condannata in base ad esse;

    B. Rimettere le sentenze di morte e rilasciare tutti coloro che stanno attendendo l'esecuzione per crimini legati all'attività sessuale consensuale tra le persone che hanno compiuto l'età del consenso;

    C. Cessare ogni attacco sponsorizzato dallo Stato o condonato dallo Stato alle vite delle persone basato sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, ed assicurare che tutti questi attacchi, ad opera di funzionari governativi o di qualsiasi individuo o gruppo, siano vigorosamente investigati e che, ove si rinvengano adeguate prove, i responsabili siano perseguiti, processati e debitamente puniti.

    Principio 03. Il diritto alla capacità giuridica

    Ognuno ha ovunque il diritto alla capacità giuridica. Le persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere devono godere della capacità di agire in ogni aspetto della vita. L’orientamento sessuale e l’identità di genere autodefinite di ogni persona sono parte integrante della loro personalità e sono tra gli aspetti più fondamentali dell’autodeterminazione, dignità e libertà. Nessuno sarà obbligato a subire procedure mediche, tra cui la chirurgia per la rettificazione del sesso, la sterilizzazione o la terapia ormonale, come requisito per il riconoscimento legale della loro identità di genere. Nessuno statuto personale, come il matrimonio o la genitorialità, possono essere invocati come tali per impedire il riconoscimento legale dell’identità di genere di una persona. Nessuno dovrà essere soggetto a pressione per nascondere, sopprimere o negare il proprio orientamento sessuale od identità di genere.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Garantire che a tutte le persone sia concessa la capacità di agire nelle materie civili, senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, e l’opportunità di esercitare tale capacità, compreso l’eguale diritto a stipulare contratti, e ad amministrare, essere proprietario, acquisire (anche mortis causa), gestire, godere, e disporre del proprio patrimonio;

    B. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative, e di altro genere per rispettare pienamente e riconoscere legalmente l’identità di genere autodefinita di ogni persona;

    C. Prendere tutte le misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che esistano delle procedure per cui ogni documento d’identità emesso dallo Stato indicante il genere/sesso di una persona – compresi i certificati di nascita, passaporti, registri elettorali ed altri documenti – riflettano l’identità di genere profonda ed autodefinita della persona;

    D. Assicurare che tali procedure siano efficienti, eque e non discriminatorie, e rispettino la dignità e la privacy della persona coinvolta;

    E. Assicurare che i cambiamenti ai documenti d’identità siano riconosciuti in tutti i contesti in cui l’identificazione o disaggregazione delle persone per genere è richiesta dalla legge o da una politica;

    F. Intraprendere programmi mirati per fornire sostegno sociale a tutte le persone che sperimentano la transizione o la riassegnazione del genere.

    Principio 02. I diritti all'eguaglianza ed alla non discriminazione

    Ognuno ha diritto a godere di tutti i diritti umani senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Ognuno ha diritto all'eguaglianza di fronte alla legge ed all'eguale protezione della legge senza alcuna siffatta discriminazione, sia o meno leso il godimento di un altro diritto umano. La legge deve proibire qualsiasi siffatta discriminazione e garantire a tutte le persone eguale ed efficace protezione contro ogni siffatta discriminazione.

    La discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale o dell’identità di genere include qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate sull'orientamento sessuale o l’identità di genere che ha lo scopo o l’effetto di annullare o menomare l’eguaglianza davanti alla legge o l’eguale protezione della leggo, od il riconoscimento, godimento od esercizio, su una base di eguaglianza, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere può essere, e comunemente è, complicata dalla discriminazione su altre basi, tra cui il genere, la razza, l’età, la religione, la disabilità, la salute e la condizione economica.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Incorporare i principi dell’eguaglianza e della non-discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nelle loro costituzioni nazionali od altra idonea legislazione, se non vi sono già incorporati, anche con i mezzi dell’emendamento e dell’interpretazione, ed assicurare l’effettiva realizzazione di questi principi;

    B. Abrogare le norme penali ed altre norme giuridiche che vietano, o sono di fatto impiegate per vietare, l’attività sessuale consensuale tra le persone del medesimo sesso che hanno compiuto l’età del consenso, ed assicurare che si applichi la medesima età del consenso all'attività sessuale sia tra persone del medesimo sesso che tra persone di diverso sesso;

    C. Adottare appropriate misure legislative e di altro genere per proibire ed eliminare la discriminazione nelle sfere pubblica e privata sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;

    D. Prendere appropriate misure per garantire l’adeguato progresso delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere in quanto necessarie per assicurare a tali gruppi od individui l’eguale godimento od esercizio dei diritti umani. Tali misure non dovranno essere giudicate discriminatorie;

    E. In tutte le loro risposte alla discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, tener conto del modo in cui tali discriminazioni possono intersecarsi con altre forme di discriminazione;

    F. Intraprendere tutte le azioni appropriate, compresi programmi di educazione ed addestramento, con lo scopo di ottenere l’eliminazione degli atteggiamenti o comportamenti pregiudiziali o discriminatori che sono legati all'idea dell’inferiorità o superiorità di ogni orientamento sessuale od identità di genere od espressione di genere.

    Principio 01. Il diritto al godimento universale dei diritti umani

    Tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali in dignità e diritti. Gli esseri umani di tutti gli orientamenti sessuali ed identità di genere hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani.

    GLI STATI DEVONO:


    A. Incorporare i principi dell’universalità, interrelazione, interdipendenza ed invisibilità di tutti i diritti umani nelle loro costituzioni nazionali od altra legislazione idonea e garantire la realizzazione pratica del godimento universale di tutti i diritti umani;

    B. Correggere ogni legge, compresa quella penale, per garantirne la congruenza con il godimento universale di tutti i diritti umani;

    C. Intraprendere programmi di istruzione e consapevolezza per promuovere ed accrescere il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale od identità di genere;

    D. Integrare all’interno della politica e del processo decisionale dello Stato un approccio pluralistico che riconosca ed affermi l’interrelazione e l’indivisibilità di tutti gli aspetti dell’identità umana, compresi l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

    Preambolo

    NOI, LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI
    DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI E
    SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE


    PREAMBOLO


    RAMMENTANDO che tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali in dignità e diritti, e che ognuno ha diritto al godimento dei diritti umani senza distinzione di alcun genere, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita, od altra condizione;

    TURBATI dalla violenza, molestia, discriminazione, esclusione, stigmatizzazione e pregiudizio diretti contro delle persone in ogni regione del mondo a causa del loro orientamento sessuale od identità di genere, che queste esperienze sono complicate dalla discriminazione su basi che includono il genere, la razza, l’età, la religione, la disabilità, la salute e le condizioni economiche, e che tale violenza, molestia, discriminazione, esclusione, stigmatizzazione e pregiudizio nuocciono all'integrità ed alla dignità di coloro che vengono soggetti a questi abusi, possono indebolire il senso del proprio valore e di appartenenza alla comunità di costoro, ed indurre molti a nascondere o sopprimere la loro identità e vivere vite di timore ed invisibilità;

    CONSCI che storicamente le persone hanno sperimentato queste violazioni dei diritti umani perché sono o sono percepite come lesbiche, gay o bisessuali, a causa della loro condotta sessuale consensuale con persone del medesimo genere o perché sono o sono percepite come transessuali, transgender od intersessuali od appartengono a gruppi sociali identificati in particolari società grazie all'orientamento sessuale od all'identità di genere;

    INTENDENDO ’orientamento sessuale’ come riferimento alla capacità di ogni persona di profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso, e relazioni intime e sessuali con, individui di un genere diverso, o del medesimo genere, o di più di un genere;

    INTENDENDO ’identità di genere’ come riferimento all’esperienza del genere profondamente sentita, interna ed individuale, che può o non può corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, compreso il personale senso corporeo (che può implicare, se liberamente scelte, modificazioni dell’aspetto o delle funzioni del corpo con mezzi medici, chirurgici od altri) ed altre espressioni del genere, compreso l’abbigliamento, l’eloquio ed il linguaggio del corpo;

    OSSERVANDO che il diritto internazionale dei diritti umani afferma che tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani, che l’applicazione degli esistenti diritti umani a cui si ha diritto dovrebbe tenere in conto le specifiche situazioni ed esperienze delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, e che in ogni azione che riguarda i minori il migliore interesse del minore deve essere una considerazione primaria e che un minore che è capace di formarsi delle opinioni personali ha il diritto di esprimere queste opinioni liberamente, dando a tali opinioni il giusto peso in rapporto all’età ed alla maturità del minore;

    NOTANDO che il diritto internazionale dei diritti umani impone un’assoluta proibizione della discriminazione contro il pieno godimento di tutti i diritti umani, civili, culturali, economici, politici e sociali; che il rispetto dei diritti sessuali, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere è parte integrante della realizzazione dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne e che gli Stati debbono prendere delle misure per cercare di eliminare i pregiudizi ed i costumi basati sull’idea dell’inferiorità o superiorità di un sesso o su dei ruoli stereotipati per gli uomini e le donne, e notando inoltre che la comunità internazionale ha riconosciuto il diritto delle persone a decidere liberamente e responsabilmente sulle questioni legate alla loro sessualità, tra cui la salute sessuale e riproduttiva, libere da coazione, discriminazione e violenza;

    RICONOSCENDO che è di significativo valore articolare in modo sistematico il diritto internazionale dei diritti umani in quanto applicabile alle vite ed alle esperienze delle persone con diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

    AMMETTENDO che quest’articolato non può che basarsi sullo stato attuale del diritto internazionale dei diritti umani e richiederà periodiche revisioni in modo da tener conto degli sviluppi in codesto diritto e nella sua applicazione alle vite ed esperienze particolari delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere nel tempo ed in diverse regioni e paesi;

    A SEGUITO DI UN INCONTRO DI ESPERTI
    TENUTO AD YOGYAKARTA, INDONESIA,
    DAL 6 AL 9 NOVEMBRE 2006,
    QUI ADOTTIAMO QUESTI PRINCIPI:

    mercoledì 14 agosto 2013

    Introduzione

    INTRODUZIONE AI PRINCIPI DI YOGYAKARTA


    Tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali in dignità e diritti. Tutti i diritti umani sono universali, interdipendenti, indivisibili ed interconnessi. L’orientamento sessuale [1] e l’identità di genere [2] sono parte integrante della dignità e dell’umanità di ogni persona, e non debbono essere alla base di discriminazione o di abuso.

    Molti progressi sono stati fatti verso l’assicurazione che le persone di ogni orientamento sessuale ed identità di genere possano vivere con l’eguale dignità e rispetto a cui tutte le persone hanno diritto. Molti paesi ora hanno leggi e costituzioni che garantiscono i diritti all’eguaglianza ed alla non discriminazione senza distinzione di sesso, orientamento sessuale od identità di genere.

    Ciononostante, le violazioni dei diritti umani dirette a delle persone a causa del loro orientamento sessuale od identità di genere, effettivi o percepiti, hanno una struttura globale e ben radicata che merita seria preoccupazione. Queste violazioni comprendono omicidi extragiudiziali, torture e maltrattamenti, molestie sessuali e stupri, violazioni della privacy, detenzioni arbitrarie, diniego di opportunità di lavoro e studio, e serie discriminazioni in relazione al godimento di altri diritti umani. Queste violazioni sono spesso complicate da esperienze di altre forme di violenza, odio, discriminazione ed esclusione, come quelle basate su razza, età, religione, disabilità od altre condizioni economiche, sociali, ecc.

    Molti Stati e società impongono agli individui norme di genere ed orientamento sessuale attraverso il costume, la legge e la violenza, e cercano di controllare il modo in cui sperimentano le relazioni personali e come si identificano. L’applicazione di una politica della sessualità resta una forza notevole dietro il continuare della violenza basata sul genere e l’ineguaglianza di genere.

    Il sistema internazionale ha visto grandi progressi verso l’eguaglianza di genere e la protezione contro la violenza nella società, nelle comunità e nella famiglia. Inoltre, dei meccanismi chiave delle Nazioni Unite hanno sostenuto l’obbligo degli Stati di garantire un’efficace protezione di tutte le persone dalla discriminazione basata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. Però la risposta internazionale alle violazioni dei diritti umani basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere è stata frammentaria ed incoerente.

    Per affrontare queste carenze è necessaria una coerente comprensione del completo regime del diritto internazionale dei diritti umani e della sua applicazione alle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. È critico raccogliere e chiarire gli obblighi degli Stati ai sensi dell’attuale diritto internazionale dei diritti umani, per promuovere e tutelare tutti i diritti umani per tutte le persone, sulla base dell’eguaglianza e senza discriminazione.

    La Commissione Internazionale dei Giuristi, ed il Servizio Internazionale per i Diritti Umani, a nome di una coalizione di organizzazioni per i diritti umani, hanno intrapreso un progetto per sviluppare un insieme di principi legali internazionali sull’applicazione del diritto internazionale alle violazioni dei diritti umani sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere per dare maggiore chiarezza e coerenza agli obblighi che incombono sugli Stati nel campo dei diritti umani.

    Un insigne gruppo di esperti nei diritti umani ha abbozzato, sviluppato, discusso e raffinato questi principi. A seguito di un incontro tra gli esperti all’Università di Gadjah Mada ad Yogyakarta, Indonesia, svoltosi tra il 6 ed il 9 Novembre 2006, 29 insigni esperti di 25 paesi con diverse formazioni e competenze rilevanti per le questioni del diritto dei diritti umani hanno adottato all’unanimità i Principi di Yogyakarta sull’Applicazione del Diritto Internazionale dei Diritti Umani all’Orientamento Sessuale ed all’Identità di Genere.

    Il relatore dell’incontro, il Prof. Michael O’ Flaherty, ha dato immensi contributi all’abbozzo ed alla revisione dei Principi. Il suo impegno ed i suoi sforzi instancabili sono stati critici per la buona riuscita del processo.

    I Principi di Yogyakarta affrontano un’ampia gamma di standard sui diritti umani e la loro applicazione a problemi di orientamento sessuale ed identità di genere. I Principi affermano l’obbligo primario degli Stati ad implementare i diritti umani. Ogni Principio è accompagnato da raccomandazioni dettagliate agli Stati. Gli esperti rimarcano, comunque, che tutti gli attori hanno delle responsabilità nel promuovere e tutelare i diritti umani. Ulteriori raccomandazioni sono rivolte ad altri attori, tra cui il sistema ONU dei diritti umani, le istituzioni nazionali dei diritti umani, i media, le organizzazioni non governative, ed i finanziatori.

    Gli esperti concordano che i Principi di Yogyakarta riflettono lo stato attuale del diritto internazionale dei diritti umani sulle questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Riconoscono inoltre che sugli Stati possono incombere ulteriori obblighi a seguito della continua evoluzione del diritto dei diritti umani.

    I Principi di Yogyakarta affermano degli standard legali internazionali e vincolanti ai quail tutti gli Stati debbono conformarsi. Promettono un diverso futuro in cui tutte le persone nate libere ed eguali in dignità e diritti possono godere pienamente di questo prezioso diritto di nascita.

    Sonia Onufer Corrêa – Co-presidente 

    Vitit Muntarbhorn – Co-presidente

    NOTE


    1. L’orientamento sessuale si intende come riferimento alla capacità di ogni persona di profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso, e relazioni intime e sessuali con, individui di un genere diverso, o del medesimo genere, o di più di un genere.

    2. L’identità di genere si intende come riferimento all’esperienza del genere profondamente sentita, interna ed individuale, che può o non può corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, compreso il personale senso corporeo (che può implicare, se liberamente scelte, modificazioni dell’aspetto o delle funzioni del corpo con mezzi medici, chirurgici od altri) ed altre espressioni del genere, compreso l’abbigliamento, l’eloquio ed il linguaggio del corpo.

    Colophon

    I PRINCIPI DI YOGYAKARTA

    Principi dell’applicazione del diritto internazionale dei diritti umani all’orientamento sessuale ed all’identità di genere


    La versione inglese è quella autorevole. Sono disponibili delle traduzioni ufficiali in arabo, cinese, francese, russo e spagnolo. [Questa è la versione del] Marzo 2007.


    La presente versione italiana non è ufficiale – è stata fatta per comodità degli appartenenti al Gruppo Lieviti, che la sottoscrivono.