lunedì 19 agosto 2013

Principio 12. Il diritto al lavoro

Ognuno ha diritto ad un lavoro decente e produttivo, a giuste e favorevoli condizioni di lavoro ed alla protezione dalla disoccupazione, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per eliminare e proibire la discriminazione motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere negli impieghi pubblici e private, anche nell'addestramento professionale, reclutamento, promozione, licenziamento, condizioni d’impiego e paga;

B. Eliminare qualsiasi discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere per assicurare eguali opportunità di impiego e promozione in ogni area dell’impiego pubblico, compresi tutti i livelli degli impieghi governativi e nelle funzioni pubbliche, compreso il servizio militare e nelle forze dell’ordine, e fornire adeguati programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per contrastare gli atteggiamenti discriminatori.

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