martedì 20 agosto 2013

Principio 11. Il diritto alla protezione da tutte le forme di sfruttamento, vendita e tratta di esseri umani

Ognuno ha diritto alla protezione dalla tratta, vendita e ad ogni formadi sfruttamento, tra cui ma non solo lo sfruttamento sessuale, motivato dall’orientamento sessuale od identità di genere effettivi o percepiti. Le misure intese a prevenire la tratta devono affrontare i fattori che accrescono la vulnerabilità, tra cui varie forme di disuguaglianza e discriminazione motivate dall'orientamento sessuale od identità di genere effettivi o percepiti, o dall'espressione di queste ed altre identità. Tali misure non devono ledere i diritti umani delle persone a rischio di tratta.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere di tipo preventivo e protettivo a proposito della tratta, vendita e tutte le altre forme di sfruttamento degli esseri umani, tra cui ma non solo lo sfruttamento sessuale, sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere – effettivi o percepiti;

B. Assicurare che qualsiasi legge o misura siffatta non criminalizzi il comportamento di chi è vulnerabile a tali pratiche, non li stigmatizzi, od in qualsiasi altro modo ne inasprisca il disagio;

C. Stabilire misure, servizi e programmi legislativi, educativi e sociali che affrontino i fattori che accrescono la vulnerabilità alla tratta, alla vendita e ad ogni forma di sfruttamento, tra cui ma non solo lo sfruttamento sessuale, motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere effettivi o percepiti, compresi fattori come l’esclusione sociale, la discriminazione, il rigetto dalle famiglie o dalle comunità culturali, la mancanza d’indipendenza finanziaria, l’essere senza casa, atteggiamenti sociali discriminatori che portano a bassa autostima, e mancanza di protezione dalla discriminazione nell’accesso alla casa, all’alloggio, all’impiego ed ai servizi sociali.

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