mercoledì 21 agosto 2013

Principio 22. Il diritto alla libertà di movimento

Ogni persona legalmente dentro uno Stato ha il diritto alla libertà di movimento e residenza nei confini dello stato, senza riguardo per l’orientamento sessuale o l’identità di genere. L’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono mai essere invocati per limitare od impedire l’ingresso, uscita o ritorno da o verso ogni Stato di una persona, compreso lo Stato proprio di quella persona.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare che il diritto alla libertà di movimento e residenza sia garantito indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

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