mercoledì 21 agosto 2013

Principio 21. Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione

Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Questi diritti non possono essere invocati dallo stato per giustificare leggi, politiche o pratiche che negano l’eguale protezione della legge, o discriminano sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per assicurare il diritto delle persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di avere e praticare credenze religiose e non religiose, da sole od associate con altre, di essere libere da interferenze con le loro credenze ed essere libere dalla coazione o dall'imposizione di credenze;

B. Assicurare che l’espressione, pratica e promozione di diverse opinioni, convinzioni e credenze a proposito delle questioni dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere non sia intrapresa in una maniera incompatibile con i diritti umani.

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