giovedì 15 agosto 2013

Principio 02. I diritti all'eguaglianza ed alla non discriminazione

Ognuno ha diritto a godere di tutti i diritti umani senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Ognuno ha diritto all'eguaglianza di fronte alla legge ed all'eguale protezione della legge senza alcuna siffatta discriminazione, sia o meno leso il godimento di un altro diritto umano. La legge deve proibire qualsiasi siffatta discriminazione e garantire a tutte le persone eguale ed efficace protezione contro ogni siffatta discriminazione.

La discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale o dell’identità di genere include qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate sull'orientamento sessuale o l’identità di genere che ha lo scopo o l’effetto di annullare o menomare l’eguaglianza davanti alla legge o l’eguale protezione della leggo, od il riconoscimento, godimento od esercizio, su una base di eguaglianza, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere può essere, e comunemente è, complicata dalla discriminazione su altre basi, tra cui il genere, la razza, l’età, la religione, la disabilità, la salute e la condizione economica.

GLI STATI DEVONO:


A. Incorporare i principi dell’eguaglianza e della non-discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nelle loro costituzioni nazionali od altra idonea legislazione, se non vi sono già incorporati, anche con i mezzi dell’emendamento e dell’interpretazione, ed assicurare l’effettiva realizzazione di questi principi;

B. Abrogare le norme penali ed altre norme giuridiche che vietano, o sono di fatto impiegate per vietare, l’attività sessuale consensuale tra le persone del medesimo sesso che hanno compiuto l’età del consenso, ed assicurare che si applichi la medesima età del consenso all'attività sessuale sia tra persone del medesimo sesso che tra persone di diverso sesso;

C. Adottare appropriate misure legislative e di altro genere per proibire ed eliminare la discriminazione nelle sfere pubblica e privata sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;

D. Prendere appropriate misure per garantire l’adeguato progresso delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere in quanto necessarie per assicurare a tali gruppi od individui l’eguale godimento od esercizio dei diritti umani. Tali misure non dovranno essere giudicate discriminatorie;

E. In tutte le loro risposte alla discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, tener conto del modo in cui tali discriminazioni possono intersecarsi con altre forme di discriminazione;

F. Intraprendere tutte le azioni appropriate, compresi programmi di educazione ed addestramento, con lo scopo di ottenere l’eliminazione degli atteggiamenti o comportamenti pregiudiziali o discriminatori che sono legati all'idea dell’inferiorità o superiorità di ogni orientamento sessuale od identità di genere od espressione di genere.

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