giovedì 15 agosto 2013

Preambolo

NOI, LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI
DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI E
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE


PREAMBOLO


RAMMENTANDO che tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali in dignità e diritti, e che ognuno ha diritto al godimento dei diritti umani senza distinzione di alcun genere, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita, od altra condizione;

TURBATI dalla violenza, molestia, discriminazione, esclusione, stigmatizzazione e pregiudizio diretti contro delle persone in ogni regione del mondo a causa del loro orientamento sessuale od identità di genere, che queste esperienze sono complicate dalla discriminazione su basi che includono il genere, la razza, l’età, la religione, la disabilità, la salute e le condizioni economiche, e che tale violenza, molestia, discriminazione, esclusione, stigmatizzazione e pregiudizio nuocciono all'integrità ed alla dignità di coloro che vengono soggetti a questi abusi, possono indebolire il senso del proprio valore e di appartenenza alla comunità di costoro, ed indurre molti a nascondere o sopprimere la loro identità e vivere vite di timore ed invisibilità;

CONSCI che storicamente le persone hanno sperimentato queste violazioni dei diritti umani perché sono o sono percepite come lesbiche, gay o bisessuali, a causa della loro condotta sessuale consensuale con persone del medesimo genere o perché sono o sono percepite come transessuali, transgender od intersessuali od appartengono a gruppi sociali identificati in particolari società grazie all'orientamento sessuale od all'identità di genere;

INTENDENDO ’orientamento sessuale’ come riferimento alla capacità di ogni persona di profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso, e relazioni intime e sessuali con, individui di un genere diverso, o del medesimo genere, o di più di un genere;

INTENDENDO ’identità di genere’ come riferimento all’esperienza del genere profondamente sentita, interna ed individuale, che può o non può corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, compreso il personale senso corporeo (che può implicare, se liberamente scelte, modificazioni dell’aspetto o delle funzioni del corpo con mezzi medici, chirurgici od altri) ed altre espressioni del genere, compreso l’abbigliamento, l’eloquio ed il linguaggio del corpo;

OSSERVANDO che il diritto internazionale dei diritti umani afferma che tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani, che l’applicazione degli esistenti diritti umani a cui si ha diritto dovrebbe tenere in conto le specifiche situazioni ed esperienze delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere, e che in ogni azione che riguarda i minori il migliore interesse del minore deve essere una considerazione primaria e che un minore che è capace di formarsi delle opinioni personali ha il diritto di esprimere queste opinioni liberamente, dando a tali opinioni il giusto peso in rapporto all’età ed alla maturità del minore;

NOTANDO che il diritto internazionale dei diritti umani impone un’assoluta proibizione della discriminazione contro il pieno godimento di tutti i diritti umani, civili, culturali, economici, politici e sociali; che il rispetto dei diritti sessuali, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere è parte integrante della realizzazione dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne e che gli Stati debbono prendere delle misure per cercare di eliminare i pregiudizi ed i costumi basati sull’idea dell’inferiorità o superiorità di un sesso o su dei ruoli stereotipati per gli uomini e le donne, e notando inoltre che la comunità internazionale ha riconosciuto il diritto delle persone a decidere liberamente e responsabilmente sulle questioni legate alla loro sessualità, tra cui la salute sessuale e riproduttiva, libere da coazione, discriminazione e violenza;

RICONOSCENDO che è di significativo valore articolare in modo sistematico il diritto internazionale dei diritti umani in quanto applicabile alle vite ed alle esperienze delle persone con diversi orientamenti sessuali ed identità di genere;

AMMETTENDO che quest’articolato non può che basarsi sullo stato attuale del diritto internazionale dei diritti umani e richiederà periodiche revisioni in modo da tener conto degli sviluppi in codesto diritto e nella sua applicazione alle vite ed esperienze particolari delle persone di diversi orientamenti sessuali ed identità di genere nel tempo ed in diverse regioni e paesi;

A SEGUITO DI UN INCONTRO DI ESPERTI
TENUTO AD YOGYAKARTA, INDONESIA,
DAL 6 AL 9 NOVEMBRE 2006,
QUI ADOTTIAMO QUESTI PRINCIPI:

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