lunedì 19 agosto 2013

Principio 10. Il diritto alla libertà dalla tortura e da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

Ognuno ha il diritto ad essere libero dalla tortura o da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, anche per motivi collegati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per impedire ed offrire protezione dalla tortura e da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, perpetrati per motivi legati all'orientamento sessuale od all'identità di genere della vittima, nonché dall'istigazione a simili atti;

B. Fare tutto quello che è ragionevole per identificare le vittime di tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, perpetrate per motivi legati all'orientamento sessuale od all'identità di genere, ed offrire rimedi appropriati, tra cui risarcimento e riparazione e, qualora appropriato, sostegno medico e psicologico;

C. Intraprendere programmi di addestramento ed accrescimento della consapevolezza per la polizia, il personale penitenziario e tutti gli altri funzionari nel settore pubblico e private che sono in posizione di perpetrare od impedire simili atti.

Nessun commento:

Posta un commento