lunedì 19 agosto 2013

Principio 13. Il diritto alla sicurezza sociale e ad altre misure di protezione sociale

Ognuno ha diritto alla sicurezza sociale e ad altre misure di protezione sociale, senza discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per garantire l’eguale accesso, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, alla sicurezza sociale e ad altre misure di protezione sociale, tra cui i benefici per i lavoratori dipendenti, i congedi parentali, i sussidi di disoccupazione, l’assicurazione o la tutela od i benefici sanitari (anche per le modifiche corporee legate all'identità di genere), altre assicurazioni sociali, benefici familiari, per i funerali, le pensioni ed i benefici per la perdita del reddito del coniuge o partner a causa di malattia o morte;

B. Assicurare che i fanciulli non siano soggetti ad alcuna forma di trattamento discriminatorio all’interno del sistema di sicurezza sociale o nella fornitura di benefici sociali o di welfare motivato dal loro orientamento sessuale od identità di genere, o di quelli di un qualsiasi membro della loro famiglia;

C. Prendere tutte le necessarie misure legislative amministrative e di altro genere per assicurare l’accesso alle strategie ed ai programmi di riduzione della povertà, senza discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

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